CIRCOLARE 279 DELL’ 8 MARZO 2020

LO STESSO MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, CHE HA LASCIATO LE SCUOLE APERTE DURANTE L’EMERGENZA, ADESSO SI RICORDA DEL PERICOLO DI CONTAGIO NEL CASO DI TROPPE PERSONE PRESENTI A SCUOLA

RICORDIAMO CHE IL PERSONALE ATA:

1) DEVE GARANTIRE SOLO L’APERTURA DELLA SEGRETERIA;

2) NELLA QUASI TOTALITÀ DEI CASI, BASTA UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ED UN COLLABORATORE SCOLASTICO PER FORMARE IL CONTINGENTE MINIMO;

3) IL LAVORATORE ATA, IN ATTESA DEL PROPRIO TURNO, DEVE RIMANERE A CASA – NON DEVE ASSOLUTAMENTE RECUPERARE CON FERIE, PERMESSI O RECUPERI – INVITIAMO TUTTI GLI ATA AD INFORMARCI NEL CASO DI SIMILI PRETESE DA PARTE DI DS E/O DSGA.

La circolare 278 del 6 marzo raccomandava ai dirigenti scolastici di attivare forme di lavoro flessibile (lavoro a distanza e turnazione). La circolare 279 dell’ 8 marzo invece raccomanda tassativamente di garantire solo i servizi minimi essenziali previsti in caso di sciopero come le pratiche connesse al pagamento dei supplenti brevi (quelli a cui adesso negano il rinnovo del contratto) per eseguire le quali basta un assistente amministrativo ed un collaboratore per aprire la scuola. Al massimo, possono chiedere di aprire i locali per riunioni urgenti tra pochissime persone, ma la circolare impone la sospensione di tutti gli Organi Collegiali (quelli già calendarizzati e non rinviabili si tengono con modalità a distanza). Diversi dirigenti (alcuni dei quali addirittura aizzati da un’eversiva associazione dei presidi) , dimostrando un comportamento che non esitiamo a definire di “sciacallaggio”, stanno cercando di imporre al personale ATA la richiesta di ferie, talvolta, minacciando di defalcare le ore di lavoro straordinario già svolte e magari accantonate per eventuali recuperi.

A breve scriveremo a tutti gli istituti per ricordare, ancora una volta, che comportamenti del genere ci vedranno attivare le vie legali. Nel frattempo, invitiamo tutti i colleghi ATA a non firmare alcuna richiesta di ferie, ad eseguire soltanto ordini di servizio trasmessi per iscritto e a segnalarci le scuole presso cui intervenire.

RICORDIAMO AL PERSONALE DOCENTE CHE:

1) SONO SOSPESI TUTTI GLI ORGANI COLLEGIALI, QUELLI GIA’ CALENDARIZZATI E NON RINVIABILI, SARANNO ORGANIZZATI A DISTANZA

2) BISOGNA EVITARE ANCHE LE RIUNIONI IN PRESENZA PER ORGANIZZARE L’EVENTUALE DIDATTICA A DISTANZA

3) AI SUPPLENTI BREVI DEVE ESSERE GARANTITO IL CONTRATTO

In merito agli Organi Collegiali, la circolare appare chiara, anche se può indurre in errore il passaggio sul mantenimento di quelli già calendarizzati, ma si legge che vanno limitati anche quelli a distanza, pertanto è chiaro che quelli in presenza non si possono svolgere. Per la didattica a distanza, è evidente che ogni collega è libero di organizzare le attività secondo le proprie scelte e nel fermo rispetto del diritto, costituzionalmente garantito, della libertà d’insegnamento. Non c’è alcun obbligo di utilizzare le piattaforme on line indicate dal Ministero o dalla scuola. È inoltre inesistente per il docente l’obbligo di possedere beni e utilità o (se posseduti a titolo privato) di metterli a disposizione dell’amministrazione scolastica. In questi casi, ed in via strettamente eccezionale, è possibile, rispettando tutte le precauzioni imposte dai DPCM, operare da scuola (una persona in un’aula) secondo le aperture appositamente disposte. Invitiamo i docenti , soprattutto in questa fase, alla massima prudenza nell’utilizzo di strumenti di comunicazione “social” onde evitare di trasgredire involontariamente le insidiose norme sulla privacy. Altra raccomandazione che facciamo ai docenti riguarda la valutazione di eventuali elaborati restituiti a distanza dagli studenti: non essendo contemplata la didattica (e la valutazione) a distanza nel nostro ordinamento, eventuali voti (o anche giudizi) formalizzati sui registri in questa fase sono facilmente impugnabili da parte degli studenti. Sui supplenti brevi, la circolare resta assolutamente (e forse volutamente) ambigua. Si chiarisce che i supplenti sono impegnati nella didattica a distanza e ciò presuppone che, in caso di scadenza del contratto nel corso di queste settimane, l’incarico venga prorogato, permanendo l’assenza del titolare. A nostro avviso è comunque chiaro che, indipendentemente dalla didattica a distanza, se permane senza soluzione di continuità l’assenza del titolare fino a dopo la ripresa delle attività, i contratti dovranno ricomprendere tutto il periodo di sospensione. SGB sta già valutando eventuali ricorsi per quanti si troveranno illegittime sospensioni del contratto e del salario. La circolare poi dice che i dirigenti, in caso di assenza del titolare in questi giorni, possono nominare supplenti brevi per garantire la didattica a distanza. Insomma il Ministero dovrebbe fare pace con se stesso! Ribadiamo che le circolari di questi giorni (e quelle che seguiranno) non possono stravolgere l’intero ordinamento giuridico: norme costituzionali, disciplina del lavoro, normativa sugli organi collegiali, leggi sulla sicurezza, regolamenti sulla privacy e contratti collettivi nazionali. Facciamo presente che se qualche zelante dirigente del ministero (o di qualche ufficio scolastico o anche d’istituto) intende approfittare dell’emergenza per scatenare il far west dei diritti, (magari per costruirsi qualche carriera politica) siamo pronti a rispondere con ogni mezzo necessario, a partire dalle denunce agli organi competenti!

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