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24h - dalle ore 21.00 del 24 ottobre 2019 alle ore 21.00 del 25 ottobre 2019
1.1 e 1.2 Uffici - Impianti Fissi (ovvero prestazione unica giornaliera) e turnisti di lavorazioni senza vincolo strumentale alla circolazione dei treni si astengono per l'intero turno/prestazione lavorativa del 25.10.2019
- Uffici e lavorazioni 5 giorni su 7 in genere;
- Officine di non immissione treni alla circolazione (OGR, OML, OMV); Magazzini e Collaudi;
- Manutenzione Infrastrutture: Tronchi, IE, LAV, Reparti Lavori, Zone esclusi reperibili per i quali valgono le norme previste dal successivo punto 2.5;
- Lavoratori degli Impianti Fissi (Stazioni, ex Depositi PdC e PdA, ecc.) che operano normalmente su turni settimanali (segreterie, capi impianto, istruttori di linea, ecc.), Reparti Territoriali, Poli Amministrativi, Magazzini;
- Scuole professionali;
- Turnisti che erogano prestazioni non indispensabili alla circolazione treni (Biglietterie, Protezione aziendale, Controllori Viaggianti, Istruttori)
- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc, se lavorazioni in ambito di scali o officine di manutenzione che non immettono treni alla circolazione.
- Gli addetti alla circolazione e turnisti di lavorazioni con vincolo strumentale alla circolazione treni si astengono dalle ore 21.00 del 24.10.2019 alle ore 21.00 del 25.10.2019:
- Personale delle stazioni, della circolazione e manovra (DM, DC/DCO/DU, Deviatori, appositi incaricati, ecc.);
- Personale di Bordo, Personale di Macchina, Tecnici Polifunzionali Treno;
- Capi Deposito, Capi Personale Viaggiante;
- Verifica, Manovra, Uffici Materiale Rotabile, etc. se in lavorazione di esercizio;
- Uffici Informazione e Call Center, Uffici Assistenza e Accoglienza;
- Officine di immissione treni alla circolazione (IMC, DL) e reperibili.
- Turnisti in genere che erogano prestazioni indispensabili alla circolazione treni
Le norme per il personale addetto alla circolazione treni "comandato" ai servizi minimi sono specificate nel successivo punto 2.3.
2 NORME GENERALI
L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito, non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero) o facoltà laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell'ora di cuscinetto). E' vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.
- Treni garantiti (servizi minimi)